- Iscrizione al ruolo Agenti
- Iscrizione al Registro delle imprese
- IVA : dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività
- Comunicazione annuale dati IVA
- Dichiarazione IVA annuale
- Dichiarazione unificata
- IRPEF
- IRES
- IRAP
- Studi di settore
ISCRIZIONE AL RUOLO AGENTI
Gli agenti di commercio (gli agenti stranieri che esercitano nel territorio italiano con un mandato rilasciato da impresa straniera e i subagenti) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito ruolo agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio.
La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e il relativo decreto ministeriale 21/8/1985 «Norme di attuazione della legge 3/5/1985, n. 204» stabiliscono i criteri per l 'iscrizione al ruolo agenti.
I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti necessari, sono:
-essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero residente in Italia;
-godere dell’esercizio dei diritti civili;
-non svolgere attività per la quale è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori;
-aver assolto gli obblighi scolastici;
-non essere interdetto, inabilitato o fallito;
-non essere condannato per particolari delitti.
I requisiti di carattere professionale sono: l’aver frequentato con esito positivo lo specifico corso professionale, l'essere in possesso dei titoli di studio abilitanti (diploma di scuola superiore ad indirizzo commerciale, laurea in materie giuridiche o economiche) e l'aver prestato come dipendente la propria opera con qualifica di viaggiatore piazzista (o dirigente o dipendente qualificato) per almeno due anni negli ultimi cinque.
L'obbligo di iscrizione è richiesto:
- in caso di ditta individuale: per il titolare;
-in caso di società in nome collettivo e di società di capitali: per il legale rappresentante;
-in caso di società in accomandita semplice: per i soci accomanda tari .
La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali variazioni del legale rappresentante o dei soci accomandatari per l'aggiornamento del ruolo.
L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività svolta in qualità di dipendente e con specifiche figure professionali.
Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività svolte in Italia, per cui non sono soggetti all'iscrizione del ruolo gli agenti e rappresentanti residenti in Italia che esercitano solo all'estero, anche se con mandati rilasciati da imprese italiane.
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ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
l registro delle imprese costituisce l'anagrafe economica
delle imprese: entro 30 giorni dall'inizio dell'attività,
tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, siano essi
persone fisiche o società, sono tenuti ad iscriversi.
Il richiedente presenta domanda alla Camera di Commercio
della provincia, in via telematica se società, oppure allo
sportello se persona fisica, secondo il modello apposito.
Gli agenti sono poi tenuti a comunicare, modificazioni,
sedi secondarie, cessazioni, scioglimenti, liquidazioni,
trasferimenti, ecc. (entro 30 giorni dal loro
verificarsi).
Tutti coloro che risultano iscritti al registro delle
imprese al 1° gennaio di ogni anno e le nuove imprese
iscritte nel corso dell'anno sono tenuti a corrispondere
alla locale C.C.I.A.A. i diritti camerali.
Le imprese devono versare l'importo intero, anche se
iscritte al registro solo per una parte dell'anno.
Il diritto annuale è determinato con decreto del Ministero
dell'Industria, ma le singole C.C.I.A.A. possono
incrementare l'importo.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.
IVA : DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E
CESSAZIONE ATTIVITA'
Tali dichiarazioni devono essere presentate entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento all’Ufficio Iva
competente o delle entrate, utilizzando l’apposito modello
(anche con raccomandata A.R.) o in via telematica.
E’ possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del registro
delle imprese (CCIAA).
Con la dichiarazione iniziale al contribuente viene
attribuito il numero di partita Iva, che rimarrà invariato
fino alla cessazione dell’attività e dovrà essere indicato
nelle fatture, nelle dichiarazioni, nelle deleghe di
versamento e in ogni altro documento ufficiale ai fini Iva.
I codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di
commercio sono i seguenti:
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime
agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di
semilavorati
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili,
minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali
da costruzione
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti
industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine
per ufficio
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per
la casa e ferramenta
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili,
abbigliamento, ca1zature e articoli in cuoio, pellicce
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti
ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
51.18.0 Intermediari del commercio specializzati di
prodotti particolari n.c.a.
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta,
cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di
elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici
e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature
sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno
La variazione di alcuni degli elementi indicati nella
dichiarazione iniziale deve essere oggetto di apposita
dichiarazione, sempre mediante l'apposito modello.
In caso di cessazione dell'attività, il termine per la
presentazione della dichiarazione decorre dalla data di
ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione
dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni
relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione,
registrazione, liquidazione e dichiarazione.
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Entro il 28 febbraio di ogni anno i contribuenti devono
presentare,in via telematica, su apposito modello
ministeriale, una dichiarazione contenente i dati
riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche
("comunicazione annuale dati IVA").
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:
-i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti;
-i soggetti esonerati alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva;
-i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
-le persone fisiche che nel periodo di riferimento hanno
realizzato un volume d'affari inferiore o uguale a
25.822,84 euro.
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Costituisce l'atto conclusivo, su base annua, degli
adempimenti IVA e riassume tutte le operazioni rilevanti ai
fini IVA avvenute nell'anno. I dati propri della
dichiarazione IVA vengono trasferiti nella dichiarazione
unificata, unitamente ai redditi, all'IRAP e alle ritenute
operate per dipendenti e collaboratori.
DICHIARAZIONE UNIFICATA
I contribuenti sono tenuti alla presentazione di una
dichiarazione unificata, che comprende la dichiarazione dei
redditi, la dichiarazione annuale Iva, la dichiarazione dei
sostituti di imposta, la dichiarazione Irap, dichiarazione
degli studi di settore.
Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio sono
tenuti alla compilazione e presentazione del modello
"unico": infatti, i soggetti tenuti all'obbligo delle
scritture contabili devono sempre presentare la
dichiarazione unificata, anche in presenza di perdite o in
mancanza di reddito.
Ai sensi dell'art. 55 del TUIR, gli agenti e i
rappresentanti di commercio sono considerati imprenditori
commerciali.
IRPEF
L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è
un’imposta personale e progressiva (il criterio di
imposizione è cioè a scaglioni, ossia il reddito viene
scomposto in tante classi, su ognuna delle quali viene
applicata un’aliquota).
L'imposta lorda è determinata applicando all’imponibile
ossia il reddito complessivo (dato dalla somma di tutti i
redditi prodotti o di cui il soggetto abbia la piena
disponibilità, esclusi i redditi esenti, quelli
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, quelli
soggetti a tassazione separata) al netto degli oneri
deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Aliquote IRPEF (2007)
fino a 15.000 euro
23%
oltre € 15.000 fino a € 28.000
27%
oltre € 28.000 fino a € 55.000
38 %
oltre € 55.000 fino a € 75.000
41%
oltre € 75.000
43%
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività
commerciali va indicato nel modello "unico", in apposito
quadro, a seconda che l'agente sia tenuto al regime della
contabilità ordinaria ovvero a quello della contabilità
semplificata.
Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più imprese
deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di
esse, se gestite con contabilità separata; un quadro unico
in caso contrario.
Il quadro RF va compilato dai contribuenti in contabilità
ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della
contabilità semplificata per determinare il reddito ai
sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime
ordinario.
Il quadro RG deve, invece, essere compilato dagli esercenti
imprese commerciali in contabilità semplificata che
determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art.
66 del TUIR (imprese minori).
Per le imprese che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente,
a condizione che i ricavi siano annotati distintamente. In
mancanza si considerano prevalenti le attività diverse
dalle prestazioni di servizi.
Per gli agenti di commercio in contabilità semplificata
spettano delle riduzioni forfettarie (per le quali non
occorre alcuna documentazione) di importo pari alle
seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi:
-3% dei ricavi fino a 6,197 ,48 euro;
-1% dei ricavi fra 6.197,49 e 77.468,53 euro;
-0,50% dei ricavi fra 77.468,54 e 92.962,24 euro.
Le deduzioni in oggetto si applicano sia per gli agenti
persone fisiche, sia per le società di persone in
contabilità semplificata.
Alle ditte individuali o alle società di persone in
contabilità ordinaria non spettano invece tali deduzioni
forfettarie,
Le deduzioni forfettarie previste all'articolo 66, comma 4,
del DPR n. 917 11986, non sono riconosciute ai fini Irap,
pertanto il valore della produzione imponibile Irap viene
determinato al lordo della deduzione in esame.
L'imposta netta è determinata sottraendo dall'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste dagli articoli 12, 13, 15, 16 ed altre
disposizioni di legge (detrazioni per lavoro, per carichi
di famiglia, oneri detraibili).
Dall'imposta lorda si detrae anche l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente e delle ritenute
subite. Se l'ammontare dei crediti di imposta e delle
ritenute subite è superiore a quello dell'imposta netta, il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi, di compensare il credito fiscale
con altri debiti d'imposta (IVA, IRAP, ecc...) e con debiti
contributivi (INPS).
I redditi percepiti una tantum e di tipo pluriennale sono
soggetti a tassazione separata, si tratta di redditi che,
pur soggetti a Irpef, sono tassati con modalità speciali e
non entrano a far parte del reddito complessivo soggetto a
imposizione progressiva.
Il versamento dell'IRPEF a saldo deve essere effettuato
mediante un apposito modulo (delega unificata -mod. F24)
entro il 20 giugno, ma gli importi sono rateizzabili, a
scelta del contribuente, con l'aggravio di uno 0,4%
mensile.
IRES
L'IRES (imposta sul reddito delle società) è un'imposta
personale e proporzionale, per cui si incide sulla base
imponibile, formata dal reddito complessivo netto
realizzato nel periodo d'imposta, con aliquota del 33%,
indipendentemente dall’entità del reddito .
Sono soggetti ad IRES i redditi prodotti dalle società di
capitali aventi mandato di agenzia. Il reddito delle
società di capitali è qualificato reddito di impresa,
qualunque ne sia la fonte.
IRAP
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si
applica sul "valore della produzione netta ", dato dalla
differenza tra il valore della produzione e alcuni dei
costi della produzione.
Il valore della produzione (lettera A dell'art. 2425 c.c.)
è composto dalle seguenti voci:
-ricavi delle vendite e delle prestazioni;
-variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
-variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
-incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
-altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Al totale del valore della produzione si sottraggono
solamente alcuni dei costi della produzione individuati
dalla lettera B dell'art. 2425 c.c. ovvero i costi:
-per materie prime, sussidiarie., di consumo e di merci;
-per servizi;
-per godimento di beni di terzi;
-ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
-ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
-variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci;
-accantonamenti per rischi;
-altri accantonamenti;
-oneri diversi di gestione.
Sono indeducibili i costi per il personale dipendente.
Per determinare la base imponibile dell'imposta occorre
dunque riferirsi alle disposizioni civilistiche sul
bilancio d'esercizio (conto economico).
L'aliquota dell'imposta è pari al 4,25% (sono previste
fasce di esenzione) e il gettito viene ripartito tra le
regioni nelle quali è svolta l'attività (le regioni
possono stabilire speciali agevolazioni).
La Corte Costituzionale, con la sentenza 156/2001, ha
affermato che sulle attività di lavoro autonomo esercitate
senza organizzazione di capitale o di lavoro altrui non si
applica l'IRAP.
STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore sono una serie di indicatori
parametrici contabili ed extracontabili finalizzati ad
esprimere la presunta capacità contributiva e sulla base
dei quali l'amministrazione finanziaria evidenzia e
quantifica ricavi non dichiarati o occultati dai
contribuenti
In altri termini, lo studio individua la capacità
potenziale di produrre ricavi, corretta per tutti quegli
elementi interni ed esterni (collocazione territoriale,
situazioni di mercato, qualifiche e tipologie
contrattuali, ecc...) che possono influenzarne la capacità
contributiva.
Gli agenti di commercio si vedono quindi determinare il
reddito imponibile con accertamento dell'amministrazione
finanziaria: il non adeguamento comporta possibile
contenzioso, preceduto da un contraddittorio con l'ufficio,
durante il quale il contribuente che non si è adeguato può
provare i motivi del non allineamento o giungere a
concordato tributario (accertamento con adesione).
Non viene effettuata alcuna rettifica se l'agente è in
grado di giustificare le situazioni di incongruità e
incoerenza del reddito dichiarato.
Per le attività degli intermediari del commercio sono
comunque previste rettifiche riguardanti il mezzo
strumentale principale e la sua utilizzazione. In
particolare è prevista una possibile riduzione (correttivi)
pari al 20% sull'ammontare del costo fiscalmente deducibile
del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (il valore
lordo di partenza è dato quindi dall'80% del costo di
acquisto del bene fino ad un massimo di 25.822,84 euro); e
pari al 10% del costo relativo ai carburanti.
Si tratta di defalcazioni che tengono conto della yetustà e
del grado di utilizzo dei veicoli utilizzati e del maggiore
consumo indotto di carburante per gli agenti di commercio.
I maggiori ricavi determinati con gli studi di settore
rilevano anche ai fini IVA e ai fini dei contributi
previdenziali INPS, ma non rilevano ai fini IRAP.
Sono esclusi dagli studi di settore i contribuenti il cui
reddito è determinato con criteri forfettari e i
contribuenti per i quali operano specifiche cause di
esclusione (inizio attività, cessazione attività, ecc. ..)
