NORMATIVA

- Iscrizione al ruolo Agenti
- Iscrizione al Registro delle imprese
- IVA : dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività
- Comunicazione annuale dati IVA
- Dichiarazione IVA annuale
- Dichiarazione unificata
- IRPEF
- IRES
- IRAP
- Studi di settore



ISCRIZIONE AL RUOLO AGENTI
Gli agenti di commercio (gli agenti stranieri che esercitano nel territorio ita­liano con un mandato rilasciato da impresa straniera e i subagenti) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito ruolo agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio.

La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e il relativo decreto mini­steriale 21/8/1985 «Norme di attuazione della legge 3/5/1985, n. 204» stabiliscono i criteri per l 'iscrizione al ruolo agenti.

I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti necessari, sono:

-essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero residente in Italia;

-godere dell’esercizio dei diritti civili;

-non svolgere attività per la quale è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori;

-aver assolto gli obblighi scolastici;

-non essere interdetto, inabilitato o fallito;

-non essere condannato per particolari delitti.

I requisiti di carattere professionale sono: l’aver frequentato con esito positivo lo specifico corso professionale, l'essere in possesso dei titoli di studio abilitanti (diploma di scuola superiore ad indirizzo commerciale, laurea in materie giu­ridiche o economiche) e l'aver prestato come dipendente la propria opera con qualifica di viaggiatore piazzista (o dirigente o dipendente qualificato) per almeno due anni negli ultimi cinque.

L'obbligo di iscrizione è richiesto:

- in caso di ditta individuale: per il titolare;

-in caso di società in nome collettivo e di società di capitali: per il legale rappresentante;

-in caso di società in accomandita semplice: per i soci accoman­da tari .

La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali varia­zioni del legale rappresentante o dei soci accomandatari per l'aggiornamento del ruolo.

L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività svolta in qualità di dipendente e con specifiche figure professionali.

Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività svolte in Italia, per cui non sono soggetti all'iscrizione del ruolo gli agenti e rappresen­tanti residenti in Italia che esercitano solo all'estero, anche se con mandati rilasciati da imprese italiane.

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ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
l registro delle imprese costituisce l'anagrafe economica delle imprese: entro 30 giorni dall'inizio dell'atti­vità, tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, siano essi persone fisiche o società, sono tenuti ad iscriversi.

Il richiedente presenta domanda alla Camera di Commercio della provincia, in via telematica se società, oppure allo sportello se per­sona fisica, secondo il modello apposito.

Gli agenti sono poi tenuti a comunicare, modificazioni, sedi secondarie, cessazioni, scioglimenti, liqui­dazioni, trasferimenti, ecc. (entro 30 giorni dal loro veri­ficarsi).

Tutti coloro che risultano iscritti al registro delle imprese al 1° gen­naio di ogni anno e le nuove imprese iscritte nel corso dell'anno sono tenuti a corrispon­dere alla locale C.C.I.A.A. i diritti camerali.

Le imprese devono versare l'importo intero, anche se iscritte al registro solo per una parte dell'anno.

Il diritto annuale è determinato con decreto del Ministero dell'Industria, ma le singole C.C.I.A.A. possono incrementare l'importo.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.

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IVA : DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA'
Tali dichiarazioni devono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento all’Ufficio Iva competente o delle entrate, utilizzando l’apposito modello (anche con raccomandata A.R.) o in via telematica.

E’ possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del registro delle imprese (CCIAA).

Con la dichiarazione iniziale al contribuente viene attribuito il numero di partita Iva, che rimarrà invariato fino alla cessazione dell’attività e dovrà essere indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nelle deleghe di versamento e in ogni altro documento ufficiale ai fini Iva.

I codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di commercio sono i seguenti:



51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, ca1za­ture e articoli in cuoio, pellicce

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli

51.17.2 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18.0 Intermediari del commercio specializzati di prodotti particolari n.c.a.

51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica

51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici

51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.

51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno





La variazione di alcuni degli elementi indicati nella dichiarazione ini­ziale deve essere oggetto di apposita dichiarazione, sempre median­te l'apposito modello.

In caso di cessazione dell'attività, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni rela­tive alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

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COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Entro il 28 febbraio di ogni anno i contribuenti devono presentare,in via telematica, su apposito modello ministeriale, una dichiarazio­ne contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche ("comunicazione annuale dati IVA").

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:

-i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti;

-i soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;

-i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

-le persone fisiche che nel periodo di riferimento hanno realizza­to un volume d'affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro.

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DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Costituisce l'atto conclusivo, su base annua, degli adempimenti IVA e riassume tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA avvenute nell'anno. I dati propri della dichiarazione IVA vengono trasferiti nella dichiarazione unificata, unitamente ai redditi, all'IRAP e alle ritenute operate per dipendenti e collaboratori.

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DICHIARAZIONE UNIFICATA
I contribuenti sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione unificata, che comprende la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale Iva, la dichiarazione dei sostituti di imposta, la dichiarazione Irap, dichiarazione degli studi di settore.

Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti alla compila­zione e presentazione del modello "unico": infatti, i soggetti tenuti all'obbligo delle scritture contabili devono sempre presentare la dichiarazione unificata, anche in presenza di perdite o in mancanza di reddito.

Ai sensi dell'art. 55 del TUIR, gli agenti e i rappresentanti di com­mercio sono considerati imprenditori commerciali.

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IRPEF
L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è un’imposta personale e progressiva (il criterio di imposizione è cioè a scaglioni, ossia il reddito viene scomposto in tante classi, su ognuna delle quali viene applicata un’aliquota).

L'imposta lorda è determinata applicando all’imponibile ossia il reddito complessivo (dato dalla somma di tutti i redditi prodotti o di cui il soggetto abbia la piena disponi­bilità, esclusi i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, quelli soggetti a tassazione separata) al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:



Aliquote IRPEF (2007)

fino a 15.000 euro


23%

oltre € 15.000 fino a € 28.000


27%

oltre € 28.000 fino a € 55.000


38 %

oltre € 55.000 fino a € 75.000


41%

oltre € 75.000


43%





Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indi­cato nel modello "unico", in apposito quadro, a seconda che l'agen­te sia tenuto al regime della contabilità ordinaria ovvero a quello della contabilità semplificata.

Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata; un quadro unico in caso contrario.

Il quadro RF va compilato dai contribuenti in contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata per determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno opta­to per il regime ordinario.

Il quadro RG deve, invece, essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 66 del TUIR (imprese minori).

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente. In mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per gli agenti di commercio in contabilità semplificata spettano delle riduzioni forfettarie (per le quali non occorre alcuna documentazione) di importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi:

-3% dei ricavi fino a 6,197 ,48 euro;

-1% dei ricavi fra 6.197,49 e 77.468,53 euro;

-0,50% dei ricavi fra 77.468,54 e 92.962,24 euro.

Le deduzioni in oggetto si applicano sia per gli agenti persone fisi­che, sia per le società di persone in contabilità semplificata.

Alle ditte individuali o alle società di persone in contabilità ordinaria non spettano invece tali deduzioni forfettarie,

Le deduzioni forfettarie previste all'articolo 66, comma 4, del DPR n. 917 11986, non sono riconosciute ai fini Irap, pertanto il valore della produzione imponibile Irap viene determinato al lordo della deduzione in esame.

L'imposta netta è determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dagli articoli 12, 13, 15, 16 ed altre disposizioni di legge (detrazioni per lavoro, per carichi di famiglia, oneri detraibili).

Dall'imposta lorda si detrae anche l'ammontare dei crediti di impo­sta spettanti al contribuente e delle ritenute subite. Se l'ammontare dei crediti di imposta e delle ritenute subite è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, di compensare il credito fiscale con altri debiti d'imposta (IVA, IRAP, ecc...) e con debiti contributivi (INPS).

I redditi percepiti una tantum e di tipo pluriennale sono soggetti a tassazione separata, si tratta di redditi che, pur soggetti a Irpef, sono tassati con modalità speciali e non entrano a far parte del reddito complessivo soggetto a imposizione progressiva.

Il versamento dell'IRPEF a saldo deve essere effettuato mediante un apposito modulo (delega unificata -mod. F24) entro il 20 giugno, ma gli importi sono rateizzabili, a scelta del contribuente, con l'aggravio di uno 0,4% mensile.

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IRES
L'IRES (imposta sul reddito delle società) è un'imposta personale e proporzionale, per cui si incide sulla base imponibile, formata dal reddito complessivo netto realizzato nel periodo d'imposta, con aliquota del 33%, indipendentemente dall’entità del reddito .

Sono soggetti ad IRES i redditi prodotti dalle società di capitali aven­ti mandato di agenzia. Il reddito delle società di capitali è qualificato reddito di impresa, qualunque ne sia la fonte.

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IRAP
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si applica sul "valore della produzione netta ", dato dalla differenza tra il valore della produzione e alcuni dei costi della produzione.

Il valore della produzione (lettera A dell'art. 2425 c.c.) è composto dalle seguenti voci:

-ricavi delle vendite e delle prestazioni;

-variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

-variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

-incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

-altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Al totale del valore della produzione si sottraggono solamente alcu­ni dei costi della produzione individuati dalla lettera B dell'art. 2425 c.c. ovvero i costi:

-per materie prime, sussidiarie., di consumo e di merci;

-per servizi;

-per godimento di beni di terzi;

-ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

-ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

-variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

-accantonamenti per rischi;

-altri accantonamenti;

-oneri diversi di gestione.

Sono indeducibili i costi per il personale dipendente.

Per determinare la base imponibile dell'imposta occorre dunque rife­rirsi alle disposizioni civilistiche sul bilancio d'esercizio (conto eco­nomico).

L'aliquota dell'imposta è pari al 4,25% (sono previste fasce di esen­zione) e il gettito viene ripartito tra le regioni nelle quali è svolta l'at­tività (le regioni possono stabilire speciali agevolazioni).

La Corte Costituzionale, con la sentenza 156/2001, ha affermato che sulle attività di lavoro autonomo esercitate senza organizzazione di capi­tale o di lavoro altrui non si applica l'IRAP.

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STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore sono una serie di indicatori parametrici contabili ed extracontabili finalizzati ad esprimere la pre­sunta capacità contributiva e sulla base dei quali l'amministrazione finanziaria evidenzia e quantifica ricavi non dichiarati o occultati dai contribuenti

In altri termini, lo studio individua la capacità potenziale di produrre ricavi, corretta per tutti quegli elementi interni ed esterni (collocazione territoriale, situazioni di mercato, qualifiche e tipologie con­trattuali, ecc...) che possono influenzarne la capacità contributiva.

Gli agenti di commercio si vedono quindi determinare il reddito imponibile con accertamento dell'amministrazione finanziaria: il non adeguamento comporta possibile contenzioso, preceduto da un contraddittorio con l'ufficio, durante il quale il contribuente che non si è adeguato può provare i motivi del non allineamento o giungere a concordato tributario (accertamento con adesione).

Non viene effettuata alcuna rettifica se l'agente è in grado di giustifi­care le situazioni di incongruità e incoerenza del reddito dichiarato.

Per le attività degli intermediari del commercio sono comunque previ­ste rettifiche riguardanti il mezzo strumentale principale e la sua utiliz­zazione. In particolare è prevista una possibile riduzione (correttivi) pari al 20% sull'ammontare del costo fiscalmente deducibile del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (il valore lordo di parten­za è dato quindi dall'80% del costo di acquisto del bene fino ad un massimo di 25.822,84 euro); e pari al 10% del costo relativo ai carburanti.

Si tratta di defalcazioni che tengono conto della yetustà e del grado di utilizzo dei veicoli utilizzati e del maggiore consumo indotto di carburante per gli agenti di commercio.

I maggiori ricavi determinati con gli studi di settore rilevano anche ai fini IVA e ai fini dei contributi previdenziali INPS, ma non rileva­no ai fini IRAP.

Sono esclusi dagli studi di settore i contribuenti il cui reddito è determinato con criteri forfettari e i contribuenti per i quali operano specifiche cause di esclusione (inizio attività, cessazione attività, ecc. ..)

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