CONTABILITA'

Regimi contabili
La legislazione fiscale sul reddito d’impresa (Testo unico delle imposte sui redditi) e le altre leggi collegate prevedono per i contribuenti i seguenti regimi contabili:

Contabilità ordinaria

Questo regime contabile è applicabile alle imprese con :

- ricavi annui superiori a 309.874,14 € per le prestazioni di servizi (in cui rientrano gli agenti di commercio);

- ricavi annui superiori a 516.456,90 € per le altre attività.

La contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti libri e scritture (art. 14 DPR 600/73):

- registri obbligatori ai fini Iva

- libro giornale;

-libro degli inventari;

- registro dei beni ammortizzabili.

La determinazione del reddito avviene sulla base del bilancio d’esercizio a cui si applicano le variazioni dettate dalle norme tributarie.



Contabilità semplificata
Questo sistema contabile è applicabile (salva l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria) per le imprese con:

- ricavi inferiori a 309.874,14 € per le prestazioni di servizi;

- ricavi inferiori a 516.456,90 € per le altre attività.

Per le imprese in regime di contabilità semplificata è sufficiente la tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva.

Contabilità supersemplificata

Questo regime contabile si applica solo alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e che abbiano realizzato nell’anno precedente:

- un volume d’affari inferiore a 15.493,71 € per le attività di prestazioni di servizi;

-un volume d’affari inferiore a 25.822,84 € negli altri casi;

- non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’Iva, superiore a 18.075,99 € se si tratta di attività di rivendita;

-non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’Iva, superiore a 10.329,14 € negli altri casi;

- non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a 25.822,84 €;

-non abbiano corrisposto ai dipendenti e collaboratori compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari, inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali.

Contabilità forfetaria (abrogata)

Questo sistema contabile si applica solo alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e che nell’anno precedente:

-abbiano realizzato un volume d’affari fino a 10.329,14 €;

- abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo non superiore a 10.329, 14 €, al netto degli ammortamenti;

- non abbiano effettuato cessioni all’esportazione;

- non abbiano corrisposto a dipendenti o collaboratori stabili compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari (inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali).


Regime dei contribuenti minimi in franchigia
I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi IVA, ad eccezion e degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili esenti da IVA e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, c. 1 del D.L. 331/1993. A seguito della prima comunicazione dei dati, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni sopra riportate ne fanno comunicazione all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.

I soggetti che rientrano in tale regime (regime naturale) possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, é comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca é comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione, ai sensi dell'art. 19-bis2 D.P.R. 633/72. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'art. 19-bis2 é versata in un'unica soluzione, o in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale é intervenuta la modifica. La prima o unica rata va versata entro il termine per il versamento a saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia, mentre le successive rate vanno versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta relativa ai due periodi successivi.

I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Il regime speciale cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui viene realizzato un volume d’affari superiore a € 7000 o vengono effettuate cessioni all’esportazione; b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite prefissato del 50% del limite stesso; in tal caso, sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle nuove disposizioni.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 4.7.2006.



Regimi agevolati

I regimi agevolati sono relativi a:

-coloro che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali (“forfettino”), per i quali, a fronte dell’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, è applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 % sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 della Legge n. 388/2000;

-coloro che sono soggetti a studi di settore, ma con ricavi “marginali” (“forfettone”) per i quali è applicata
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 15 % sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle condizioni previste dall’art. 14 della Legge n. 388/2000.



Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 L.388/2000)



Destinatari

• le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa (art. 51 Tuir) o una nuova attività artistica o professionale (art. 49 Tuir);

• le imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del Tuir che intraprendono una nuova attività d’impresa



Condizioni



a) il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni; la qualità di socio in società di persone o capitali non è di per sé causa ostativa, purchè il socio non abbia svolto in concreto alcuna attività d’impresa o lavoro autonomo. Il regime agevolativo è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;
b) la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;
c) l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per l'attivita' professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attivita';
d) nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare i limiti prima illustrati. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi



Durata

Tre periodi d’imposta salvo revoca in caso di superamento dei limiti.

Se i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi di cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

Se i compensi o i ricavi conseguiti superano del 50 per cento i limiti di cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.



Regime fiscale



Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e regionali pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.

Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef.

I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime agevolato.

È dovuto l’acconto e il saldo IRAP.

L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale.



Adempimenti contabili

Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.

Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici Iva.

I contribuenti comunicano l’opzione per il regime sostitutivo in sede di presentazione della dichiarazione Iva d'inizio attività ad uno degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.



Regime fiscale delle attività marginali (art.14 L.388/2000)



Destinatari

Persone fisiche e imprese familiari, di cui all’art. 5, comma 4 del Tuir, esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore



Condizioni

I ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dai provvedimenti ministeriali, determinato in base all'applicazione, degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso, e comunque non superiori a 25.822,85 €. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.



Durata

Il regime ha durata a tempo indeterminato.

L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione.

Se i ricavi o compensi superano i limiti di cui sopra il regime cessa dal periodo d’imposta successivo.



Regime fiscale

Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e regionali pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.

Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef.

I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime agevolato.

È dovuto l’acconto e il saldo IRAP.

L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale.



Adempimenti contabili

Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.

Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette IVA e IRAP e da liquidazioni e versamenti periodici Iva.



Comunicazione inizio attività marginale

All'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Per rinunciare al regime è sufficiente inviare una comunicazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell’anno per il quale non si intende più fruire del regime.



Tutoraggio

Gli art. 13 e 14 della Legge 388/2000 hanno previsto un particolare regime fiscale agevolato per tutti coloro che intraprendono una nuova iniziativa imprenditoriale/professionale oppure esercitano un’attività imprenditoriale/professionale i cui ricavi rientrano nel limite previsto dagli studi di settore per le attività marginali.

Per consentire l’acquisizione dei dati rilevanti fiscalmente per le attività svolte dall’assistito che ha optato per i regimi fiscali agevolati, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo strumento l’RFA WEB.

Grazie a tale applicazione il contribuente non sarà più obbligato a fare il download del software e ad effettuare gli invii trimestrali, infatti, tale funzionalità sarà sostituita da una semplice funzione di validazione dei dati inseriti che verrà attivata su RFA WEB.

Pertanto, a partire dal 01 febbraio 2007, gli assistiti potranno utilizzare il nuovo strumento RFA WEB per la comunicazione dei dati fiscali. Tali dati saranno utilizzati per la predisposizione automatica della dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’IVA annuale.

RFA WEB è attivabile dopo aver effettuato la procedura (inserimento utente e password) di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia nell’area STRUMENTI: http://telematici.agenziaentrate.gov.it/

RFA WEB, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, ha anche la finalità agevolare i fruitori dei regimi agevolati a cui è dedicato il servizio di “tutoraggio” .

Con il Tutoraggio il contribuente riceve il beneficio dell’assistenza fiscale gratuita da parte di un tutor dell’ufficio, con conseguente riduzione del rischio di errori, nonché dell’esonero da numerosi adempimenti contabili e fiscali.

Si ricorda che per poter accedere al servizio di tutoraggio è necessario:

aver già chiesto la specifica assistenza agli uffici locali della Agenzia delle Entrate;

essere in possesso del Pincode.