CONTABILITA'
Regimi contabili
La legislazione fiscale sul reddito d’impresa (Testo unico
delle imposte sui redditi) e le altre leggi collegate
prevedono per i contribuenti i seguenti regimi contabili:
Contabilità ordinaria
Questo regime contabile è applicabile alle imprese con :
- ricavi annui superiori a 309.874,14 € per le prestazioni
di servizi (in cui rientrano gli agenti di commercio);
- ricavi annui superiori a 516.456,90 € per le altre
attività.
La contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti
libri e scritture (art. 14 DPR 600/73):
- registri obbligatori ai fini Iva
- libro giornale;
-libro degli inventari;
- registro dei beni ammortizzabili.
La determinazione del reddito avviene sulla base del
bilancio d’esercizio a cui si applicano le variazioni
dettate dalle norme tributarie.
Contabilità semplificata
Questo sistema contabile è applicabile (salva l’opzione per
la tenuta della contabilità ordinaria) per le imprese con:
- ricavi inferiori a 309.874,14 € per le prestazioni di
servizi;
- ricavi inferiori a 516.456,90 € per le altre attività.
Per le imprese in regime di contabilità semplificata è
sufficiente la tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva.
Contabilità supersemplificata
Questo regime contabile si applica solo alle persone
fisiche che esercitano attività d’impresa e che abbiano
realizzato nell’anno precedente:
- un volume d’affari inferiore a 15.493,71 € per le
attività di prestazioni di servizi;
-un volume d’affari inferiore a 25.822,84 € negli altri
casi;
- non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al
netto dell’Iva, superiore a 18.075,99 € se si tratta di
attività di rivendita;
-non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto
dell’Iva, superiore a 10.329,14 € negli altri casi;
- non abbiano utilizzato beni strumentali di costo
complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a
25.822,84 €;
-non abbiano corrisposto ai dipendenti e collaboratori
compensi complessivi superiori al 70% del volume d’affari,
inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali.
Contabilità forfetaria (abrogata)
Questo sistema contabile si applica solo alle persone
fisiche che esercitano attività d’impresa e che nell’anno
precedente:
-abbiano realizzato un volume d’affari fino a 10.329,14 €;
- abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo
non superiore a 10.329, 14 €, al netto degli ammortamenti;
- non abbiano effettuato cessioni all’esportazione;
- non abbiano corrisposto a dipendenti o collaboratori
stabili compensi complessivi superiori al 70% del volume
d’affari (inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali).
Regime dei contribuenti minimi in
franchigia
I contribuenti persone fisiche esercenti attività
commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di
attività, prevedono di realizzare un volume di affari non
superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono
di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi
IVA, ad eccezion e degli obblighi di numerazione e di
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
corrispettivi.
Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni. Sono esclusi dal regime della franchigia i
soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di
determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti che, in via
esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di terreni edificabili esenti da
IVA e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, c. 1
del D.L. 331/1993. A seguito della prima comunicazione dei
dati, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita
IVA.
I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni
sopra riportate ne fanno comunicazione all'Agenzia delle
Entrate con la dichiarazione di inizio attività.
I soggetti che rientrano in tale regime (regime naturale)
possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, é
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata. La revoca é
comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la
rettifica della detrazione, ai sensi dell'art. 19-bis2
D.P.R. 633/72. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime
fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della
rettifica di cui all'art. 19-bis2 é versata in un'unica
soluzione, o in 3 rate annuali di pari importo da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento
del saldo a decorrere dall'anno nel quale é intervenuta la
modifica. La prima o unica rata va versata entro il termine
per il versamento a saldo dell’Iva relativa all’anno
precedente a quello di applicazione del regime di
franchigia, mentre le successive rate vanno versate entro
il termine per il versamento a saldo dell’imposta relativa
ai due periodi successivi.
I contribuenti in regime di franchigia possono farsi
assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei,
da utilizzare per la connessione con il sistema informativo
dell'Agenzia delle Entrate. Il regime speciale cessa di
avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla
disciplina di determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall'anno solare
successivo a quello in cui viene realizzato un volume
d’affari superiore a € 7000 o vengono effettuate cessioni
all’esportazione; b) a decorrere dallo stesso anno solare
in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o
rettificato dall'ufficio supera il limite prefissato del
50% del limite stesso; in tal caso, sarà dovuta l'imposta
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla
detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono stabilite le modalità da osservare in
occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e
le procedure di applicazione delle nuove disposizioni.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del
4.7.2006.
Regimi agevolati
I regimi agevolati sono relativi a:
-coloro che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali
(“forfettino”), per i quali, a fronte dell’esonero dalla
tenuta delle scritture contabili, è applicata un’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10
% sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle
condizioni previste dall’art. 13 della Legge n. 388/2000;
-coloro che sono soggetti a studi di settore, ma con ricavi
“marginali” (“forfettone”) per i quali è applicata
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali
del 15 % sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle
condizioni previste dall’art. 14 della Legge n. 388/2000.
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 L.388/2000)
Destinatari
• le persone fisiche che intraprendono una nuova attività
d’impresa (art. 51 Tuir) o una nuova attività artistica o
professionale (art. 49 Tuir);
• le imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del Tuir
che intraprendono una nuova attività d’impresa
Condizioni
a) il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni
precedenti, neppure in forma associata o familiare,
un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte
salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto
ai fini dell'esercizio di arti o professioni; la qualità di
socio in società di persone o capitali non è di per sé
causa ostativa, purchè il socio non abbia svolto in
concreto alcuna attività d’impresa o lavoro autonomo. Il
regime agevolativo è infatti destinato ad incentivare
esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va
sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non
costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime
fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal
fine l'effettivo esercizio dell'attività;
b) la nuova attività non deve costituire, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto
forma di collaborazione coordinata e continuativa. La
disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare
gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa
attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica
in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i
relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a
titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato
in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed
intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso
mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di
origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la
costituzione di imprese individuali che in un contesto
economico non modificato proseguono sostanzialmente
precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste
di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;
c) l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di
Euro 30.987,41 per l'attivita' professionale o artistica
ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite
di Euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto
prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese
esercenti altre attivita';
d) nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta
precedentemente da altro soggetto, a seguito - ad esempio -
di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei
ricavi realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve
superare i limiti prima illustrati. Sia questa condizione
che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio
alle iniziative economicamente più deboli;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali,
assicurativi ed amministrativi
Durata
Tre periodi d’imposta salvo revoca in caso di superamento
dei limiti.
Se i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi di
cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dal periodo
d'imposta successivo.
Se i compensi o i ricavi conseguiti superano del 50 per
cento i limiti di cui sopra il regime fiscale cessa a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta.
Regime fiscale
Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e
regionali pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o
d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.
Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del
reddito complessivo Irpef.
I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta
d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime
agevolato.
È dovuto l’acconto e il saldo IRAP.
L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in
unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento
dell'IVA annuale.
Adempimenti contabili
Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e
IRAP e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti
periodici Iva.
I contribuenti comunicano l’opzione per il regime
sostitutivo in sede di presentazione della dichiarazione
Iva d'inizio attività ad uno degli Uffici locali
dell'Agenzia delle Entrate.
Regime fiscale delle attività marginali (art.14 L.388/2000)
Destinatari
Persone fisiche e imprese familiari, di cui all’art. 5,
comma 4 del Tuir, esercenti attività per le quali risultano
applicabili gli studi di settore
Condizioni
I ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dai
provvedimenti ministeriali, determinato in base
all'applicazione, degli studi di settore dopo aver
normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto
delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in
riferimento agli indici di coerenza economica che
caratterizzano il contribuente stesso, e comunque non
superiori a 25.822,85 €. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa
riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno
precedente.
Durata
Il regime ha durata a tempo indeterminato.
L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta con
rinnovo automatico alla sua scadenza salvo rinuncia o
sopravvenute cause di cessazione.
Se i ricavi o compensi superano i limiti di cui sopra il
regime cessa dal periodo d’imposta successivo.
Regime fiscale
Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e
regionali pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o
d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.
Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del
reddito complessivo Irpef.
I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta
d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime
agevolato.
È dovuto l’acconto e il saldo IRAP.
L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in
unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento
dell'IVA annuale.
Adempimenti contabili
Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette IVA e
IRAP e da liquidazioni e versamenti periodici Iva.
Comunicazione inizio attività marginale
All'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, competente
in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Per rinunciare al regime è sufficiente inviare una
comunicazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
entro il mese di gennaio dell’anno per il quale non si
intende più fruire del regime.
Tutoraggio
Gli art. 13 e 14 della Legge 388/2000 hanno previsto un
particolare regime fiscale agevolato per tutti coloro che
intraprendono una nuova iniziativa
imprenditoriale/professionale oppure esercitano un’attività
imprenditoriale/professionale i cui ricavi rientrano nel
limite previsto dagli studi di settore per le attività
marginali.
Per consentire l’acquisizione dei dati rilevanti
fiscalmente per le attività svolte dall’assistito che ha
optato per i regimi fiscali agevolati, l’Agenzia delle
Entrate ha predisposto un nuovo strumento l’RFA WEB.
Grazie a tale applicazione il contribuente non sarà più
obbligato a fare il download del software e ad effettuare
gli invii trimestrali, infatti, tale funzionalità sarà
sostituita da una semplice funzione di validazione dei dati
inseriti che verrà attivata su RFA WEB.
Pertanto, a partire dal 01 febbraio 2007, gli assistiti
potranno utilizzare il nuovo strumento RFA WEB per la
comunicazione dei dati fiscali. Tali dati saranno
utilizzati per la predisposizione automatica della
dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’IVA
annuale.
RFA WEB è attivabile dopo aver effettuato la procedura
(inserimento utente e password) di accesso ai servizi
telematici dell’Agenzia nell’area STRUMENTI:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/
RFA WEB, nell’ottica della semplificazione degli
adempimenti, ha anche la finalità agevolare i fruitori dei
regimi agevolati a cui è dedicato il servizio di
“tutoraggio” .
Con il Tutoraggio il contribuente riceve il beneficio
dell’assistenza fiscale gratuita da parte di un tutor
dell’ufficio, con conseguente riduzione del rischio di
errori, nonché dell’esonero da numerosi adempimenti
contabili e fiscali.
Si ricorda che per poter accedere al servizio di tutoraggio
è necessario:
aver già chiesto la specifica assistenza agli uffici locali
della Agenzia delle Entrate;
essere in possesso del Pincode.
