ASPETTI
PREVIDENZIALI - ENASARCO
Iscrizione
L'iscrizione all'ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per
Agenti e Rappresentanti di Commercio) è obbligatoria per
gli agenti e rappresentanti di commercio, anche se non
iscritti al ruolo professionale, ed è stabilita dalla legge
2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione
approvato con DM 20 febbraio 1974.
All’Enasarco sono iscritti:
-gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano
sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane
o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi
dipendenza in Italia;
-gli agenti italiani che operano all’estero per conto di
preponenti italiane;
-gli agenti italiani che operano in Italia per conto di
preponenti straniere che non hanno sede o dipendenze in
Italia, i quali però possono essere iscritti solo se la
preponente straniera si impegna ad applicare la normativa
di cui alla legge n. 12/1973, sottoscrivendo un “atto
d'obbligo”.
All’iscrizione è tenuta la parte preponente, entro trenta
giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. È
anche possibile l'iscrizione online al sito internet
www.enasarco.it.
All'atto della prima iscrizione la Fondazione ENASARCO
provvede ad assegnare un numero di posizione della ditta
preponente e un numero di matricola all'agente.
L'iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono
l’attività sia in forma individuale che societaria,
qualunque sia la forma giuridica assunta, ma che siano
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
I soci che non svolgono attività di agenzia, anche se
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali,
non devono essere iscritti all'ENASARCO .
Le case mandanti devono indicare all'ENASARCO le eventuali
modifiche dei dati identificativi e societari degli agenti
e dichiarare l’eventuale cessazione del mandato nei
successivi 30 giorni. Non è ammessa la comunicazione da
parte dell'agente.
Contributi previdenziali
Il contributo all'ENASARCO si calcola su “tutte le somme
dovute a qualsiasi titolo” all'agente o al rappresentante
di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (le
provvigioni maturate, anche se non ancora pagate, le somme
corrisposte a titolo di concorso o rimborso spese, i premi
di produzione, le indennità di mancato preavviso ecc.).
Sono escluse le somme documentate e anticipate dall'agente
in nome e per conto della controparte.
Il contributo al fondo previdenza è stabilito attualmente
(per il 2007) nella misura del 13,50% (6,75% a carico del
preponente e 6,75% a carico dell'agente), con un minimale
ed un massimale annuo, ed è versato integralmente dalla
casa mandante, che ne è responsabile anche per la parte a
carico dell'agente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei
massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri,
secondo i seguenti principi:
a) principio di produttività: il minimale di contribuzione
è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto
provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima.
In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono
maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote
trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui
il rapporto è stato improduttivo;
b) principio di frazionabilità: in caso di inizio o
cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno,
l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri
ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto
di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno
di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il
principio di produttività.
Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso
dell'anno il rapporto è stato improduttivo.
Se un agente cessa il rapporto di monomandato con una ditta
e ne inizia un altro con un'altra mandante, i contributi
vanno versati da quest’ultima fino al raggiungimento del
massimale.
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENASARCO
AGENTI E RAPPRESENTANTI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI
PLURIMANDATARI
Aliquota contributiva
13,50%*
13,50%*
Minimale contributivo
euro 727,00
euro 364,00
Massimale provvigione
euro 25.481 ,00
euro 14.561,00
Massimale contributivo
euro 3.439,94
euro 1.965,74
. di cui 6,75% a carico della ditta e 6,75% a carico dell'
agente o rappresentante
Il contributo al fondo di previdenza deve essere versato
utilizzando il bollettino di conto corrente postale
precompilato che l’ENASARCO invia a tutte le ditte
preponenti iscritte, in riferimento ai trimestri solari di
competenza, entro i termini di seguito indicati:
(1° Trimestre) 1° gennaio -31 marzo entro il 20 maggio
(2° Trimestre) 1° aprile -30 giugno entro il 20 agosto
(3° Trimestre) 1° luglio -30 settembre entro il 20 novembre
(4° Trimestre) 1° ottobre -31 dicembre entro il 20 febbraio
dell'anno successivo
Per gli agenti che operano in forma di società per azioni
(S.p.A.) o società a responsabilità limitata (S.r.l.), tale
importo è ridotto rispettivamente a Euro 364,00 e Euro
182,00 per ciascun socio
FIRR
Le ditte preponenti devono accantonare annualmente una
somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti,
secondo aliquote stabilite dagli accordi economici
collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni
sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento
presso il fondo indennità risoluzione rapporto gestito
dalla Fondazione Enasarco.
Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle
seguenti misure:
CONTRIBUZIONE FIRR
PROVVIGGIONI ANNUE
AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI
PROVVIGGIONI ANNUE
AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI
fino a € 12.395,00
4%
fino a € 6.198,00
4%
da € 12.395,00 a € 18.592,00
2%
da € 6.198,00 a € 9.296,00
2%
oltre € 18.592,00
1%
oltre € 9.296,00
1%
Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione
del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di
rimborso o concorso spese.
Nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto nel corso
dell'anno, gli scaglioni delle provvigioni devono essere
ridotti proporzionalmente ai mesi di durata del rapporto
nell'anno solare.
Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta
preponente annualmente tra 1° e il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, utilizzando il
bollettino di conto corrente postale precompilato, che la
Fondazione ENASARCO invia a tutte le ditte preponenti
iscritte.
Le somme accantonate vengono liquidate dalla fondazione
ENASARCO direttamente all'agente o alla società di agenzia,
alla cessazione del rapporto o di uno dei rapporti (per
l'agente plurimandatario), cessazione che deve essere
comunicata entro un mese alla fondazione dalla ditta
preponente, specificando la data ed i dati anagrafici e
fiscali dell'agente.
Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un
interesse annuo che, dedotta una quota parte per
l'accensione di polizza assicurativa per infortunio e
malattia ed unitamente agli utili netti della gestione,
sarà liquidato all'agente all'atto della cessazione del
rapporto andando a rivalutare i conti individuali.
L'obbligo di accantonamento presso la fondazione ENASARCO
cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia.
In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte
direttamente all'agente dalla casa mandante, operando la
ritenuta d'acconto del 20%.
Qualora un socio receda dalla società prima della
cessazione del rapporto, lo stesso non può richiedere la
liquidazione del F.I.R.R., in quanto il mandato conferito
alla società costituisce un rapporto di agenzia autonomo,
non assumendo il singolo socio alcuna rilevanza, tenuto
conto che il F.I.R.R. forma parte integrante del patrimonio
della società. Tale socio, pertanto, può richiedere alla
società stessa la liquidazione della quota parte di sua
spettanza.
Contributi volontari
Gli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO che, per
qualsiasi causa, abbiano sospeso o cessato l'attività
possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dei
versamenti mediante contribuzioni esclusivamente a loro
carico, qualora siano stati già coperti almeno 7 anni
(anche non consecutivi) di anzianità contributiva, di cui
almeno tre anni nel quinquennio precedente la sospensione
o la cessazione dell'attività.
Per la determinazione dell'anzianità contributiva, le
frazioni di anno "coperte da contributi obbligatori" non si
considerano come anni interi. I versamenti volontari
possono, pertanto, essere effettuati anche per anni
parzialmente coperti da contribuzione.
L'importo minimo da versare è pari a euro 248,00 annue,
mentre il massimo viene comunicato dalla Fondazione
all'atto dell'autorizzazione. Tale importo massimo è
comunque determinato dalla media dei contributi versati
negli ultimi 3 anni, anche non consecutivi.
In ogni caso, il diritto alla prosecuzione volontaria cessa
con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con
il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni
previdenziali erogate dalla Fondazione.
Prestazioni previdenziali
L'ENASARCO eroga le seguenti prestazioni previdenziali:
· Pensione di vecchiaia: Gli agenti che abbiano compiuto il
65° anno di età se uomini e il 60° anno di età se donne ed
abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva
sul proprio conto personale, acquisiscono il diritto ad una
pensione annua di vecchiaia reversibile
· Pensione di invalidità permanente parziale: viene
corrisposta all'agente che nel corso dell'attività subisce
permanentemente una riduzione della capacità lavorativa
nella misura dei 2/3 a causa di infermità o difetto fisico
o mentale e che abbiano almeno 5 anni coperti da contributi
obbligatori, di cui almeno 3 versati nell'ultimo
quinquennio.
· Pensione di inabilità permanente: spetta a chi ha perso
completamente la capacità lavorativa (100%) a causa di
infermità o difetto fisico o mentale. I requisiti
contributivi richiesti sono 5 anni di contributi (compresi
quelli volontari), di cui almeno uno nell'ultimo
quinquennio e la cessazione di tutti i contratti di
agenzia.
· Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti in caso
di morte dell'agente a condizione che:
-il congiunto deceduto fosse titolare di una pensione
(vecchiaia o invalidità);
-oppure un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno
uno versato nel quinquennio precedente il decesso.
· Prestazioni previdenziali integrative: Le prestazioni
integrative di previdenza e di istruzione professionale
vengono deliberate annualmente dal Consiglio di
Amministrazione dell'ENASARCO e sono:
-polizze assicurative;
-borse di studio in favore dei figli e per gli orfani degli
iscritti;
-borse di studio per soggiorni all'estero;
-soggiorni climatici e termali;
-colonie estive marine e montane;
-assegni parto; assegni funerari;
-concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo;
-erogazioni straordinarie e sussidi;
-mutui;
-corsi di formazione professionale;
-premi per tesi di laurea;
-assistenza infortunistica anche attraverso la stipula di
polizze d'assicurazione.
Beneficiano delle prestazioni integrative di previdenza
tutti gli agenti e rappresentanti iscritti, i pensionati
dell'ENASARCO (nonchè i figli degli iscritti), che abbiano
almeno due anni di anzianità contributiva obbligatoria e
siano in possesso di ulteriori requisiti eventualmente
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
