ASPETTI
PREVIDENZIALI - INAIL
Per gli agenti di commercio non esiste alcun obbligo di
iscrizione all'INAlL (Istituto Nazionale per le
Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro), infatti
essi non svolgono alcuna delle attività previste ed
elencate all'articolo 1 del Testo Unico sugli infortuni n.
1124/1965, manca cioè il requisito oggettivo della tutela
per l’esercizio di un lavoro "pericoloso", meritevole di
protezione obbligatoria.
L'iscrizione all’INAIL è obbligatoria se nell'attività
aziendale, oltre al titolare, vi sono dipendenti, soci,
collaboratori familiari, collaboratori coordinati e
continuativi: in tali casi occorre presentare domanda alla
sede INAIL territorialmente competente almeno cinque giorni
prima dell'inizio dell'attività.
Sono tenuti all'iscrizione i soci «attivi» delle società di
persone e di capitali(sebbene iscritti al ruolo agenti e
rappresentanti di commercio) che utilizzano mezzi meccanici
(computer, terminale, autovetture intestate alla società),
indipendentemente dalla tipologia di lavoro prestata dal
socio (lavoro di segreteria, amministrazione, ecc...).
Pertanto, i contributi all'INAIL sono dovuti dagli agenti
di commercio che esercitano l'attività in forma
societaria.
Gli agenti che operano in forma di società possono ottenere
l'esclusione dall'obbligo INAIL, in quanto l'ENASARCO
provvede alla stipula di una specifica polizza
assicurativa, che tutela i seguenti rischi:
-infortunio seguito da morte;
-infortunio con invalidità permanente;
-ricovero conseguente ad infortunio;
-ricovero per malattia o per accertamenti diagnostici;
-degenza domiciliare conseguente a ricovero per intervento
chirurgico.
Cessazione dell’attività
La cessazione dell'attività delle imprese individuali non
necessita, di norma, di particolari operazioni.
Per gli agenti di commercio che svolgono l’attività in
forma di impresa individuale, il momento di inizio
liquidazione può coincidere con la cessazione di attività;
è sufficiente aver terminato il periodo di preavviso con
tutte le aziende mandanti ed aver dismesso i beni
strumentali (attraverso autofattura, fattura verso terzi o
distruzione), quindi l'agente di commercio deve chiudere la
propria posizione presso il registro delle imprese,
comunicare all'ufficio delle entrate l'avvenuta cessazione
ed, entro 30 giorni, chiudere la propria posizione presso
l 'Inps.
La posizione IVA può rimanere aperta, poichè, normalmente,
l'agente di commercio riceve e fattura alle case mandanti
provvigioni anche successivamente alla chiusura del
rapporto. Entro 30 giorni dal momento dell'emissione
dell'ultima fattura andrà chiusa anche la posizione IVA.
La procedura indicata è applicabile quando si ha la
liquidazione dell'impresa.
Se gli agenti di commercio cessano l'attività senza la
procedura di liquidazione, fatturando entro il termine di
cessazione ogni spettanza, entro 30 giorni devono chiudere
la partita IVA, comunicare la cessazione dell'attività
presso il registro delle imprese e l'INPS.
Ritenute fiscali
I compensi corrisposti agli intermediari (anche agli agenti
e rappresentanti di commercio, operanti sia come persone
fisiche che in forma societaria), sono da assoggettare alla
ritenuta alla fonte prevista sull’accertamento delle
imposte dirette.
L'art. 25-bis del DPR 600/73, che disciplina le ritenute
fiscali sulle provvigioni, stabilisce che i soggetti,
indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso
decreto, che corrispondono provvigioni per le prestazioni,
anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa.
Gli imprenditori mandanti che sono tenuti a operare una
ritenuta fiscale sono:
-le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di
lavoro autonomo; .
-le società di persone (società in nome collettivo e in
accomandita semplice) ed equiparate;
-le associazioni costituite da artisti e professionisti;
-le società di capitali (società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata);
-gli altri soggetti a imposta sul reddito delle persone
giuridiche (enti commerciali, stabili organizzazioni in
Italia, ecc...).
La ritenuta va operata su tutte le provvigioni, comunque
denominate, anche su quelle corrisposte eventualmente in
natura, o sotto forma di fringe benefits, purchè afferenti
le prestazioni per rapporti di agenzia e va altresì
effettuata al momento del pagamento, a prescindere
dall'anno in cui le provvigioni sono maturate (criterio di
cassa). Può quindi esserci una divergenza tra l'anno in cui
sono maturati i compensi e quello in cui sono percepiti.
Sono escluse da tale normativa le imprese agricole il cui
titolare sia una persona fisica, per cui le provvigioni
pagate ad agenti di prodotti agricoli non subiscono
ritenuta d'acconto.
Le fatture emesse per provvigioni da agenti di commercio
italiani verso case mandanti straniere non sono soggette a
ritenuta d'acconto.
Provvigioni soggette a ritenute
Secondo la circolare ministeriale n. 24 del 10 giugno 1983,
la provvigione degli agenti o rappresentanti di commercio
da assoggettare alla ritenuta è costituita:
* dal compenso che spetta all'agente per l'attività
prestata o da un'anticipo del medesimo (acconto
provvigionale);
* da eventuali sovrapprezzi riconosciuti agli agenti e
derivanti dall'eccedenza tra il prezzo della merce fissato
dal preponente o mandante e quello di vendita ottenuto
dall'agente;
* da compensi speciali che derivano da prestazioni di
garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da
parte del terzo (quali, per esempio, quelli conseguenti
allo "star del credere");
* da somme percepite dall'agente nell'ipotesi in cui il
preponente concluda direttamente affari nella zona di
esclusiva dell'agente e rappresentante (cosiddetta
"invasione di zona");
* da corrispettivi o proventi in natura;
* da ogni altro compenso inerente all'attività prestata
dagli agenti, ivi compresi i rimborsi spese relativi
all'attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo
di rimborso di spese anticipate per conto dei preponenti.
Non sono, invece, da ricomprendere i compensi percepiti
dall'agente in diretta e specifica relazione all'attività
di depositario (C.M. n. 24 del 10 giugno 1983).
Sulle provvigioni corrisposte la ritenuta è applicata a
titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, nella
misura del 23% ed è commisurata al 50% delle provvigioni
stesse (in pratica 1'11,5%).
Anche le provvigioni corrisposte dagli agenti ad altri
soggetti (in primo luogo sub-agenti ed altri collaboratori
esterni) sono sempre soggette a ritenuta d'acconto.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, l'aliquota del 23% è commisurata al 20%
dell'ammontare delle provvigioni (in pratica il 4,6%).
Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute all'atto
del pagamento delle provvigioni, anche se si tratta di
somme corrisposte per acconto, anticipazioni o altro
titolo.
Quando, per disposizioni normative o accordi contrattuali,
le provvigioni sono direttamente trattenute dal
percipiente sull'ammontare delle somme riscosse, i
percipienti (gli agenti) sono tenuti a rimettere ai
preponenti l'importo corrispondente alla ritenuta.
Ai fini del versamento da parte del sostituto d'imposta, le
ritenute si considerano operate, in tali casi, nel mese
successivo a quello in cui le provvigioni sono state
trattenute dai percipienti.
Le ritenute vanno versate dai preponenti e mandanti entro
il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento
delle provvigioni. Il codice del versamento è il numero
1038.
Il versamento può essere effettuato presso il
concessionario della riscossione, presso gli uffici postali
e presso le banche convenzionate mediante la delega
unificata (mod. F24) .
Ritenute ridotte
La ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% e non
sul 50%) è subordinata alla presentazione al committente,
preponente o mandante, da parte del percipiente le
provvigioni, di apposita dichiarazione, in carta semplice,
datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del
percipiente stesso, nonchè l'attestazione di avvalersi in
via continuativa dell'opera di dipendenti e/ o di terzi per
un periodo complessivo di almeno 6 mesi.
La dichiarazione ha validità annuale e va spedita, per
ciascun anno solare, entro il 31 dicembre, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta nella misura
ridotta solo dalla data in cui è venuto in possesso della
dichiarazione dell'agente o rappresentante di commercio.
Il DM 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare
dipendenti e terzi. Sono "dipendenti" coloro che si
considerano tali secondo le norme della legislazione del
lavoro ovvero coloro che prestano la loro attività
lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e
sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni.
Si considerano "terzi" coloro i quali, senza vincolo di
subordinazione, collaborano con il percipiente le
provvigioni nello svolgimento dell’attività propria
dell’impresa, quali i subagenti, i mediatori, i
procacciatori di affari, i produttori e figure similari, i
collaboratori dell'impresa familiare direttamente
impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta
nell'ambito dell'impresa, nonchè gli associati in
partecipazione quando il loro rapporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
L'opera di dipendenti o di terzi è rilevante ai fini
dell'applicazione della ritenuta nella misura ridotta
indipendentemente dal numero degli stessi, purchè dia luogo
a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, oppure del
minore periodo in cui l'attività è svolta, anche se l
'attività dei dipendenti o dei terzi non è resa dalle
stesse persone. Se il percipiente (agente) si avvale
soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della
continuità sussiste qualora il percipiente sostenga nel
periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in
misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle
provvigioni imputabili a tale periodo.
