ASPETTI PREVIDENZIALI - INAIL

Per gli agenti di commercio non esiste alcun obbligo di iscrizione all'INAlL (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro), infatti essi non svolgono alcuna delle attività previste ed elencate all'articolo 1 del Testo Unico sugli infortuni n. 1124/1965, manca cioè il requisito oggettivo della tutela per l’esercizio di un lavoro "pericoloso", meritevole di protezione obbligatoria.

L'iscrizione all’INAIL è obbligatoria se nell'attività aziendale, oltre al titolare, vi sono dipendenti, soci, collaboratori familiari, collaboratori coordinati e continuativi: in tali casi occorre presen­tare domanda alla sede INAIL territorialmente competente almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.

Sono tenuti all'iscrizione i soci «attivi» delle società di persone e di capitali(sebbene iscritti al ruolo agenti e rappresentanti di commercio) che utilizzano mezzi meccanici (computer, terminale, autovettu­re intestate alla società), indipendentemente dalla tipologia di lavo­ro prestata dal socio (lavoro di segreteria, amministrazione, ecc...). Pertanto, i contributi all'INAIL sono dovuti dagli agenti di commer­cio che esercitano l'attività in forma societaria.

Gli agenti che operano in forma di società possono ottenere l'esclu­sione dall'obbligo INAIL, in quanto l'ENASARCO provvede alla sti­pula di una specifica polizza assicurativa, che tutela i seguenti rischi:

-infortunio seguito da morte;

-infortunio con invalidità permanente;

-ricovero conseguente ad infortunio;

-ricovero per malattia o per accertamenti diagnostici; -degenza domiciliare conseguente a ricovero per intervento chi­rurgico.



Cessazione dell’attività
La cessazione dell'attività delle imprese individuali non necessita, di norma, di particolari operazioni.

Per gli agenti di commercio che svolgono l’attività in forma di impresa individuale, il momento di inizio liquidazione può coincide­re con la cessazione di attività; è sufficiente aver terminato il periodo di preavviso con tutte le aziende mandanti ed aver dismesso i beni strumentali (attraverso autofattura, fattura verso terzi o distruzione), quindi l'agente di commercio deve chiudere la pro­pria posizione presso il registro delle imprese, comunicare all'uf­ficio delle entrate l'avvenuta cessazione ed, entro 30 giorni, chiudere la pro­pria posizione presso l 'Inps.

La posizione IVA può rimanere aperta, poichè, normalmente, l'agen­te di commercio riceve e fattura alle case mandanti provvigioni anche successivamente alla chiusura del rapporto. Entro 30 giorni dal momento dell'emissione dell'ultima fattura andrà chiusa anche la posizione IVA.

La procedura indicata è applicabile quando si ha la liquidazione del­l'impresa.

Se gli agenti di commercio cessano l'attività senza la pro­cedura di liquidazione, fatturando entro il termine di cessazione ogni spettanza, entro 30 giorni devono chiudere la parti­ta IVA, comunicare la cessazione dell'attività presso il registro delle imprese e l'INPS.



Ritenute fiscali
I compensi corrisposti agli intermediari (anche agli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sia come persone fisiche che in forma societaria), sono da assoggettare alla ritenuta alla fonte prevista sull’accertamento delle imposte dirette.

L'art. 25-bis del DPR 600/73, che discipli­na le ritenute fiscali sulle provvigioni, stabilisce che i soggetti, indi­cati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso decreto, che corri­spondono provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa.

Gli imprenditori mandanti che sono tenuti a operare una ritenuta fiscale sono:

-le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo; .

-le società di persone (società in nome collettivo e in accomandi­ta semplice) ed equiparate;

-le associazioni costituite da artisti e professionisti;

-le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);

-gli altri soggetti a imposta sul reddito delle persone giuridiche (enti commerciali, stabili organizzazioni in Italia, ecc...).



La ritenuta va operata su tutte le provvigio­ni, comunque denominate, anche su quelle corrisposte eventualmente in natura, o sotto forma di fringe benefits, purchè afferenti le prestazioni per rapporti di agenzia e va altresì effettuata al momento del pagamento, a prescindere dall'anno in cui le provvigioni sono maturate (criterio di cassa). Può quindi esserci una divergenza tra l'anno in cui sono maturati i compensi e quello in cui sono percepiti.

Sono escluse da tale normativa le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, per cui le provvigioni pagate ad agenti di prodotti agricoli non subiscono ritenuta d'acconto.

Le fatture emesse per provvigioni da agenti di commercio italiani verso case mandanti straniere non sono soggette a ritenuta d'acconto.



Provvigioni soggette a ritenute
Secondo la circolare ministeriale n. 24 del 10 giugno 1983, la provvigione degli agenti o rappresentanti di com­mercio da assoggettare alla ritenuta è costituita:

* dal compenso che spetta all'agente per l'attività prestata o da un'anticipo del medesimo (acconto provvigionale);
* da eventuali sovrapprezzi riconosciuti agli agenti e derivanti dal­l'eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente;
* da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (quali, per esempio, quelli conseguenti allo "star del credere");
* da somme percepite dall'agente nell'ipotesi in cui il preponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell'agente e rappresentante (cosiddetta "invasione di zona");
* da corrispettivi o proventi in natura;
* da ogni altro compenso inerente all'attività prestata dagli agenti, ivi compresi i rimborsi spese relativi all'attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei preponenti.



Non sono, invece, da ricomprendere i compensi percepiti dall'agen­te in diretta e specifica relazione all'attività di depositario (C.M. n. 24 del 10 giugno 1983).



Sulle provvigioni corrisposte la ritenuta è applicata a titolo di accon­to dell'IRPEF dovuta dai percipienti, nella misura del 23% ed è commis­urata al 50% delle provvigioni stesse (in pratica 1'11,5%).

Anche le provvigioni corrisposte dagli agenti ad altri soggetti (in primo luogo sub-agenti ed altri collaboratori esterni) sono sempre soggette a ritenuta d'acconto.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, l'aliquota del 23% è com­misurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica il 4,6%).

Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute all'atto del pagamento delle provvigioni, anche se si tratta di somme corrisposte per accon­to, anticipazioni o altro titolo.

Quando, per disposizioni normative o accordi contrattuali, le prov­vigioni sono direttamente trattenute dal percipiente sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti (gli agenti) sono tenuti a rimettere ai prepo­nenti l'importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del versamento da parte del sostituto d'imposta, le ritenute si considerano operate, in tali casi, nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le ritenute vanno versate dai preponenti e mandanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni. Il codice del versamento è il numero 1038.

Il versamento può essere effettuato presso il concessionario della riscossione, presso gli uffici postali e presso le banche convenziona­te mediante la delega unificata (mod. F24) .



Ritenute ridotte
La ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% e non sul 50%) è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso, nonchè l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/ o di terzi per un periodo complessivo di almeno 6 mesi.

La dichiarazione ha validità annuale e va spedita, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta nella misura ridotta solo dalla data in cui è venuto in possesso della dichiarazione dell'agente o rappresentante di commercio.

Il DM 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare dipendenti e terzi. Sono "dipendenti" coloro che si considerano tali secondo le norme della legislazione del lavoro ovvero coloro che prestano la loro atti­vità lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni.

Si considerano "terzi" coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari, i collaboratori dell'impresa familiare diret­tamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nel­l'ambito dell'impresa, nonchè gli associati in partecipazione quando il loro rapporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L'opera di dipendenti o di terzi è rilevante ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura ridotta indipendentemente dal numero degli stessi, purchè dia luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, oppure del minore periodo in cui l'attività è svolta, anche se l 'attività dei dipendenti o dei terzi non è resa dalle stesse persone. Se il percipiente (agente) si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità sussiste qualora il percipiente sostenga nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.