ASPETTI
PREVIDENZIALI - INPS
Iscrizione
Gli agenti e rappresentanti di commercio devono presentare
denuncia di inizio di attività ai fini Inps entro 30 giorni
dalla data di inizio effettivo di attività (ricezione del
mandato) al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio competente per territorio.
L’iscrizione all’Inps è obbligatoria, nonostante la
contribuzione all'ENASARCO, che è considerata previdenza
integrativa.
Eventuali variazioni di dati relativi alla prima denuncia
devono essere comunicate all'INPS, facendo uso di apposito
modulo, anche mediante internet, con deposito presso il
registro delle imprese delle CCIAA, che le inoltrerà alla
sede INPS competente.
Sono tenuti ad iscriversi all'Inps anche gli agenti o
rappresentanti di commercio soci di società di persone (snc
e sas) o soci di società di capitali (qualora l'attività
sia prevalente).
Contributi previdenziali
I contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) sono
determinati in percentuale sul reddito dichiarato ai fini
IRPEF e sui redditi prodotti in forma associata (artt. 5 e
6 del DPR 917/86).
Poichè sono dovuti contributi in base al minimale di
reddito, la contribuzione viene calcolata sulla differenza
fra il reddito dichiarato e il minimale sopracitato.
Per il 2007 il minimale e il massimale del reddito
d'impresa per i commercianti è fissato rispettivamente in
euro 13.598,00 e euro 66.805,00.
La misura del contributo INPS 2007
Reddito di impresa
Percentuale per titolari e familiari con età pari o
superiore a 21 anni
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 13.598,00 fino a € 40.083,00
19,59%
16,59%
oltre € 40.083,00 fino a € 66.805,00*
20,59%
17,59
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 87.187,00
per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il
sistema di calcolo contributivo della pensione.
L'importo del contributo per l'assistenza e la pensione,
che è a carico del titolare di azienda, è stabilito
conteggiando le seguenti voci:
-un contributo fisso per la pensione per il titolare e
ciascun collaboratore;
-un contributo fisso per l'assistenza sanitaria per il
titolare e ciascun collaboratore;
-un contributo aggiuntivo aziendale calcolato in
percentuale sul reddito d'impresa denunciato nella
dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
Il versamento dei contributi previdenziali viene effettuato
esclusivamente mediante delega bancaria, ovvero mediante
distinta unificata (modello F24) , con possibilità di
compensazione con altre somme a credito, anche di tipo
tributario (imposte, tasse, ecc...). L'INPS invia al
domicilio degli iscritti i modelli F24 precompilati.
L'agente di commercio iscritto alla gestione commercianti
dovrà versare i contributi INPS trimestralmente, entro il
giorno 16 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre.
Il debito contributivo può essere rateizzato dall'agente di
commercio.
I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito
d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate
uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello
dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato
come acconto della somma da corrispondere in base alla
totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti
nell'anno in corso.
Contributi volontari Inps
In caso di interruzione o cessazione dell'attività per la
quale l'assicurato risulta iscritto nelle gestioni
speciali, è possibile versare i contributi volontari, in
seguito a richiesta all'INPS. Per ottenere
l'autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di
contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre
anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
L’importo dei contributi è calcolato sulla media del
reddito di impresa dichiarato ai fini Irpef negli ultimi 36
mesi di contribuzione. È ammessa la contribuzione
volontaria anche per i 6 mesi precedenti la data di
richiesta.
Il versamento dei contributi va fatto trimestralmente alle
seguenti scadenze:
-30 giugno (per il primo trimestre);
-30 settembre (per il secondo trimestre);
-31 dicembre (per il terzo trimestre);
-31 marzo dell'anno successivo (per il quarto trimestre).
Prestazioni previdenziali
L 'INPS eroga le seguenti prestazioni previdenziali:
* Pensione di anzianità: decorre dal mese successivo a
quello di raggiungimento dell’età pensionabile o dal mese
successivo alla presentazione della richiesta. I requisiti
per accedere alla pensione di anzianità sono 35 anni di
contributi e 58 anni di età oppure si può prescindere
dall’età se si ha una maggiore anzianità contributiva. In
tal caso servono almeno 40 anni di contributi.
* Assegno di invalidità: per beneficiare dell'assegno di
invalidità occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-riduzione permanente accertata della capacità lavorativa a
meno di due terzi;
-l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni;
-almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel
quinquennio precedente la domanda di
assegno di invalidità. Quest’ultimo è concesso per la
durata di tre anni; l'interessato può
comunque chiederne il rinnovo per altri 3 anni. L'assegno
di invalidità è definitivo se è stato
riconosciuto per 2 volte consecutive. Al compimento
dell'età pensionabile l'assegno viene
sostituito dalla pensione di vecchiaia.
* Pensione di inabilità: decorre dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda e/ o dal
riconoscimento dello stato di inabilità. Per accedere alla
pensione di inabilità occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-totale e permanente incapacità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa per infermità o difetto
fisico o mentale (inabilità al 100%);
-almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel
quinquennio precedente la domanda di
pensione.
-l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni;
* Pensione di vecchiaia: Per accedere alla pensione di
vecchiaia occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
-sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque
accreditata (da attività lavorativa, da riscatto,
figurativa ecc.)..
* Pensione di reversibilità: hanno diritto i superstiti
dell'assicurato o del pensionato e cioè: a) coniuge, anche
se separato o divorziato, a condizione che abbia
beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia
risposato;
b) figli:
-di minore età (fino ai 18 anni);
-maggiorenni se studenti a carico del genitore al momento
del decesso: fino a 21 anni se studenti di scuola media o
professionale; fino a 26 anni se studenti universitari;
-inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del
decesso, prescindendo dall'età;
c) genitori: in assenza del coniuge e dei figli, purchè i
genitori medesimi siano a carico del defunto alla data del
decesso, non titolari di pensione ed ultra 65enni;
d) fratelli e sorelle: in assenza del coniuge, dei figli e
dei genitori, purchè risultino a carico del defunto alla
data del decesso, non coniugati e non titolari di pensione
ed inabili.
Per tale tipologia di pensione occorrono i seguenti
requisiti:
-per la pensione indiretta il soggetto deceduto deve avere
versato almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di
contributi di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni precedenti
la data di morte;
-per la pensione di reversibilità i familiari superstiti
hanno diritto alla pensione se il deceduto era già
titolare di pensione di invalidità, di inabilità, di
vecchiaia o di anzianità.
